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Il d. lgs 74/92 definisce la "pubblicità ingannevole - come - qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta, o che essa raggiunge e che, a causa del carattere ingannevole possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente". Gli elementi costitutivi della fattispecie che si deducono sono: a) idoneità ingannatoria, intesa come capacità ad indurre in errore l'utente. La natura ingannatoria fa riferimento sia al caso in cui il messaggio comporti una reale induzione all'errore, quanto al caso di una mera potenzialità nel generarla. b) Nesso di causalità tra ingannevolezza e comportamento economico. Nel senso che l'errore possa influire sulle scelte economiche del ricevente c) Pregiudizio all'utente, ovvero al concorrente, derivante dal comportamento economico indotto
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